Cauzione provvisoria
La cauzione provvisoria è richiesta dal Committente - Stazione appaltante - ad ogni Impresa che intende partecipare ad una gara d'appalto, e ha lo scopo di garantire al Committente medesimo l'impegno dell'Impresa aggiudicataria a sottoscrivere il relativo contratto.
La cauzione copre anche il mancato possesso da parte dell'Impresa partecipante dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari previsti nel bando di gara.
La polizza dovrà contenere l'impegno del garante nei confronti dell'Impresa concorrente a rilasciare la garanzia di buona esecuzione in caso di aggiudicazione - c.d. Definitiva -
L'importo della cauzione è stabilito nella misura del 2% dell'importo dei lavori a base d'asta e può essere ridotto del 50% nel caso in cui l'Impresa sia in possesso di certificazione ISO. La validità è di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta o come previsto dal bando di gara.
Richiami di legge: D. Lgs. 163/2006 - Articolo 75.
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Cauzione definitiva
L'Impresa rimasta aggiudicataria di un appalto deve prestare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la firma del contratto d'appalto.
L'importo della cauzione è stabilito nella misura del 10% dell'importo dei lavori al netto dell'eventuale ribasso d'asta.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso è superiore al 20%, la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna alla Compagnia garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle percentuali di lavoro eseguito.
La polizza sarà efficace sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione e in ogni caso decorsi dodici mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
Nei contratti tra privati è regola richiedere una garanzia di buona esecuzione, con validità sino al collaudo dell'opera, per un ammontare compreso tra il 10% e il 20% del valore dell'appalto.
Richiami di legge: D. Lgs. 163/2006 - Articolo 113 |
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